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Data di pubblicazione:26/04/2006
Fonte:Governo Informa
Titolo dell’articolo:Sicurezza nelle gallerie ferroviarie
Testo dell’articolo:Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, ha emanato il Decreto 28 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006 le cui norme hanno lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza anche nelle gallerie ferroviarie, attraverso l’adozione di specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione rivolte al Gestore dell’infrastruttura. Il decreto è emanato in conformità agli indirizzi elaborati dalla Commissione Europea nel Libro Bianco del 2001 ("La politica europea dei trasporti fino al 2010").

Questi, in sintesi, i punti salienti del decreto.

Il decreto ha lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l’adozione di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l’ambiente e gli impianti della galleria, nonché mirate alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente. A tal fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate, costruite, sottoposte a manutenzione e tenute in esercizio in maniera da assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e agli incaricati delle operazioni di soccorso (art. 1).

Il decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione (art. 2).

Nell’esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati, in particolare, i pericoli derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore dell’infrastruttura valuterà le condizioni di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio. Le imprese ferroviarie mettono in servizio, a partire dal 5° anno dell’entrata in vigore del presente decreto, materiale rotabile di nuova costruzione, rispondente a criteri di sicurezza. Entro 15 anni dall’entrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie deve rispettare i criteri di sicurezza. Per quanto riguarda le gallerie di valico in parte interessanti un altro paese, devono essere concordati con apposita convenzione i requisiti di sicurezza e la metodologia di analisi dei rischi concernenti l’infrastruttura, il materiale rotabile e le procedure operative di esercizio, al fine di armonizzare i requisiti di sicurezza tra i Gestori delle infrastrutture (art. 3).

Il Gestore della infrastruttura è responsabile del rispetto delle norme e delle procedure riguardanti la sicurezza della galleria. Egli svolge in particolare i seguenti compiti:
  • approntamento della documentazione di sicurezza;
  • effettuazione delle ispezioni periodiche delle gallerie ed elaborazione delle relative procedure;
  • elaborazione ed attuazione di schemi organizzativi e operativi per i propri servizi di pronto intervento, nonché formazione adeguata ed equipaggiamento del personale dipendente;
  • definizione della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
  • svolgimento delle inchieste per ogni episodio che abbia compromesso la sicurezza della galleria, comunicandone l’esito al Ministero;
  • raccolta dei dati per la banca dati, da fornire al Ministero secondo le direttive definite dallo stesso (art. 5).


Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina:
  • il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero (art. 6)
  • un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero. Il responsabile della sicurezza, può coincidere con il responsabile della galleria (art. 7).


Il decreto stabilisce inoltre che tutte le gallerie, il cui progetto definitivo non sia stato ancora approvato prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto, sono soggette alle disposizioni in esso contenute art.9); invece, per le gallerie il cui progetto sia stato approvato e per le gallerie in costruzione, il Gestore dell’infrastruttura valuta la conformità del progetto e dell’opera in costruzione o in esercizio agli obiettivi di sicurezza (art. 10). Quanto alle gallerie già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dell’infrastruttura deve verificarne la rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato II: la verifica deve essere effettuata entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 11).

Il Gestore della infrastruttura ha l’obbligo di effettuare ispezioni periodiche al fine di garantire che tutte le gallerie considerate nel presente Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso. Delle singole ispezioni effettuate sarà redatto un rapporto da trasmettere al Ministero. Lo stesso Gestore deve, qualora constati che una galleria non è conforme alle disposizioni, definire le condizioni di sicurezza per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria, da applicarsi fino al completamento degli interventi correttivi, ed ogni altra restrizione e disposizione che si rendesse necessaria (art. 12).

I responsabili delle gallerie devono compilare delle relazioni annuali sullo stato dell’infrastruttura e degli impianti; sugli eventi pericolosi e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli interventi adottati o da adottare. Le relazioni sono trasmesse al Ministero entro la fine di ciascun anno dal Gestore della infrastruttura, il quale dovrà anche valutare i rapporti di sintesi dei responsabili di galleria, e redigere la relazione generale annuale sullo stato della sicurezza delle gallerie, da trasmettere alla Commissione sicurezza ed al Ministero (art. 14).

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