<< Notizia precedente - Clicca qui per chiudere questa finestra - Notizia successiva >>

Data di pubblicazione:27/10/2008
Fonte:Ansa.it
Titolo dell’articolo:Antitrust: cinque multe a Trenitalia
Testo dell’articolo:ROMA - L’Antitrust ha deciso 5 sanzioni a carico di Trenitalia, complessivamente per 845mila euro, per pratiche commerciali scorrette. Alla società del gruppo ferrovie dello Stato è stata irrogata una sanzione amministrativa di 200mila euro per le limitazioni delle modalità di riconoscimento e corresponsione del bonus in caso di ritardo dei treni; 280mila euro la limitazione di posti disponibili per le tariffe “Amica” e “Familia”; 280mila euro per la “denominazione scorretta delle tipologie dei treni” che “può ingenerare confusione nel cliente”; 80mila euro per “omissioni informative sul programma di fidelizzazione Cartaviaggio”; 5mila euro per l’offerta di alcuni servizi “solamente attraverso il call center” con telefonate a pagamento.

Secondo l’Antitrust “Trenitalia ha messo in atto una pluralità di condotte distinte, configurabili come pratiche commerciali contrarie alla diligenza del professionista”. È stata poi decisa “una significativa riduzione delle sanzioni” per “le condotte spontaneamente assunte da Trenitalia a vantaggio dei consumatori”. La società si è infatti “impegnata a modificare le modalità di corresponsione del bonus attraverso procedure semplificate con l’utilizzo dello stesso biglietto, a offrire i servizi del call center contestati a costo della tariffa ordinaria e a fornire maggiori informazioni sulla scadenza del programma di fidelizzazione Cartaviaggio”.

Nel caso della sanzione da 200mila euro legata alle regole per i “bonus ritardo” l’Autorità per la concorrenza ha ritenuto che “l’elenco delle cause che escludono la responsabilità del ritardo da parte di Trenitalia (eventi accidentali, cause meteo o naturali, ordini dell’autorità pubblica) risulta molto ampio e non sufficientemente definito, tale da permettere alla stessa Trenitalia di esercitare una grande discrezionalità nel riconoscimento del diritto al bonus”.

Inoltre, “anche la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere il bonus stesso presenta profili di onerosità non del tutto giustificati: occorre infatti reperire un apposito modulo in stazione o sul sito internet e inoltrare la richiesta entro il termine di 30 giorni, la fruibilità è limitata ad un periodo di sei mesi e soltanto per l’acquisto di un altro titolo di viaggio”. Quanto alla limitazione dei posti per le tariffe Amica e Familia, costata una sanzione di 280mila euro, per l’Antitrust “Trenitalia non ha fornito informazioni esaustive, o le ha rese non facilmente accessibili, sulla effettiva disponibilità delle tariffe Amica e Familia, che sono presentate all’utenza come opzioni tariffarie normali e ampiamente disponibili, mentre invece sono offerti posti limitati sulla base di criteri di natura commerciale e promozionale a seconda delle tratte e del quoziente di riempimento dei treni”. Sotto accusa anche la “denominazione scorretta delle tipologie di treni”, costata una sanzione di 280mila euro.

“Appare scorretta - indica l’Autorità - in quanto idonea ad ingenerare confusione nel cliente, la denominazione utilizzata per indicare la categoria di treni Eurostar City”. In particolare “le caratteristiche di tali treni, sia con riferimento alle prestazioni dei servizi di trasporto, sia ai tempi di percorrenza e alle fermate, sono similari e analoghi alla categoria Intercity, e non alla categoria superiore di treni Eurostar”. Una sanzione da 80mila euro è invece legata a “omissioni informative sul programma di fidelizzazione Cartaviaggi”, un programma a premi che “mediante acquisto di titoli di viaggio e presentazione del codice personale” prevede “l’accredito di 50 punti per ogni euro speso”. Per l’Antitrust “appare scorretta l’omissione di informazioni rilevanti, quali la data di scadenza dei punti”.

L’Antitrust ha puntato il dito anche contro i costi delle telefonate al call center, anche per la mancanza di alternative per accedere a determinati servizi. “Il cliente - rileva l’Antitrust - per accedere ad alcune tipologie di servizi, deve necessariamente ricorrere al call center con telefonata a pagamento, senza la possibilità di ricorrere ad altri canali di accesso privi di oneri aggiuntivi, quali stazioni e agenzie di viaggio. Con riferimento al servizio di cambio della prenotazione del biglietto acquistato in modalità ticketless dopo la partenza del treno, Trenitalia, in corso di procedimento ha, peraltro, modificato tale procedura consentendo che il cambio possa essere effettuato anche nella stazione di partenza. In questo contesto l’Autorità ha deciso di comminare la sanzione minima prevista dalla legge”. L’Autorità ha poi “giudicato non scorretta le modalità con cui la società ha informato la clientela sulle sanzioni e penalità per le diverse irregolarità a bordo del treno” che, dopo l’aumento delle sanzioni deciso a settembre 2007, a fronte dell’incremento dell’ammontare delle sanzioni “è risultata sufficiente e adeguata”.

<< Notizia precedente - Clicca qui per chiudere questa finestra - Notizia successiva >>




Per visualizzare una news, è sufficiente selezionarne il titolo nel riquadro qui sotto:

Visualizzatore news sviluppato dal Comitato spontaneo Pendolari Bra ed Alba - www.pendolaribra.it - www.pendolaribra.altervista.org - pendolaribra@tiscali.it