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Data:18/07/2008
Titolo:Forum regionale pendolari
Testo:Riceviamo dalla Regione Piemonte:


Come già molti sapranno la Giunta Regionale ha approvato la delibera, allegata in tutte le sue parti a questa mail, con la quale si costituisce il Forum Regionale per il Trasporto Ferroviario. Nelle fasi costitutive di tale organismo tutti i Comitati dei Pendolari sono stati invitati a esprimere la propria adesione e i propri pareri e suggerimenti in proposito; per quanto possibile tali suggerimenti sono stati recepiti nel regolamento del Forum approvato dalla delibera della Giunta, che comunque prevede l’istituzione di un regolamento interno che sarà approvato dall’Assemblea Plenaria del Forum e che avrà la funzione di disciplinare il funzionamento del nuovo Organismo.
Il primo incontro avrà luogo:
lunedì 28 luglio
Assessorato ai Trasporti
via Belfiore 23
ore 17,30


Sono invitati a partecipare 1 o 2 esponenti di ogni Comitato di Pendolari, Associazioni dei Consumatori, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Disabili e Legambiente.
Si chiede di dare conferma della partecipazione all’assemblea indicando anche i nominativi dei rappresentanti di ogni soggetto partecipante rispondendo a questa mail.

Certo della vostra presenza, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.

Daniele Borioli





Atteso che il comma 461, dell’articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), recita quanto segue:

461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare, l'articolo 9 che:

- al comma 1: delega alle regioni funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale< in concessione a F.S. S.p.A., ora Trenitalia S.p.A.;

- al comma 2: prevede, per quanto riguarda tali servizi, il subentro delle Regioni allo Stato nel rapporto con F.S. S.p.A., ora Trenitalia S.p.A., con la conseguente stipula dei relativi contratti di servizio.

Dato atto che il contratto di servizio rappresenta lo strumento di regolazione del rapporto tra la Regione Piemonte ed il Gestore del servizio pubblico di trasporto ferroviario, anche dal punto di vista concessorio;

considerata la volontà di Trenitalia S.p.A. di voler riformare lo strumento contrattuale, con tutte le Regioni italiane, vista la contemporanea scadenza al 31/12/2007 del Contratto di Servizio.

preso atto che l’attuale dibattito in corso a livello nazionale, tra le Regioni e Trenitalia, sui temi più generali del servizio ferroviario (tavolo tecnico istituito in seno al Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), sta conducendo sia verso possibili scenari caratterizzati dalla necessità di rivedere il livello dei servizi e dei corrispettivi per i servizi resi da Trenitalia S.p.A., sia verso nuove modalità di esercizio del servizio ferroviario;

atteso che i lavori della succitata Commissione sono tutt’ora in corso;

tenuto conto di quanto previsto dal succitato comma 461, dell’articolo 2, della legge finanziaria 2008.

Nelle more della formalizzazione del Contratto di Servizio 2008.

Con il presente atto, si ritiene opportuno proporre sin d’ora di istituire, presso la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture, un organismo consultivo di ampia rappresentanza dell’utenza del trasporto ferroviario regionale, denominato: “Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario”, al fine di:

- poter meglio organizzare il confronto tra l’utenza del trasporto ferroviario regionale e la Regione;

- favorire l’individuazione delle migliori strategie di risoluzione delle problematiche avvertite dall’utenza stessa;

- migliorare l’analisi e la soluzione delle problematiche relative al servizio di trasporto ferroviario regionale;

La composizione, i compiti, e le modalità di funzionamento sono disciplinati secondo quanto previsto dalle disposizioni organizzative, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra,

visto il comma 461, dell’articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244),

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a


di istituire, per le motivazioni in premessa riportate, presso la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture, il “Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario”, presieduto dall’ Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte o da un suo delegato.

Il “Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario”, si configura, ai sensi del comma 461, dell’articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), come uno strumento consultivo di ampia rappresentanza dell’utenza del trasporto ferroviario regionale, costituito al fine di poter meglio organizzare il confronto dell’esigenze dell’utenza con la Regione, nonchè per favorire l’individuazione delle migliori strategie di risoluzione delle problematiche avvertite dall’utenza stessa, nell’intento di migliorare l’analisi e la soluzione delle problematiche relative al trasporto ferroviario regionale.

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento sono dettagliati secondo quanto previsto dalle disposizioni organizzative, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 , n. 1034 ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.





“FORUM REGIONALE SUL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO”


Art. 1
Finalità

Il “Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario”, nel prosieguo denominato “Forum”, si configura, anche ai fini del comma 461, dell’articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), come organismo di consultazione di ampia rappresentanza dell’utenza del trasporto ferroviario regionale, costituito per poter meglio organizzare il confronto tra i fruitori del servizio e la Regione, nonché per favorire l’individuazione delle migliori strategie di risoluzione delle problematiche avvertite dall’utenza stessa, nell’intento di migliorare l’analisi e la soluzione delle problematiche relative al trasporto ferroviario regionale.


Art. 2
Compiti


1. Il Forum è sede permanente di confronto, discussione e proposta sui problemi legati al trasporto ferroviario regionale;

2. Il Forum svolge i seguenti compiti:

a) giungere a specifiche intese con i soggetti gestori del servizio di trasporto ferroviario regionale, in merito alla definizione dei contenuti della «Carta della qualità dei servizi» offerti dai soggetti gestori del servizio stesso.

b) monitorare il rispetto e l’adeguatezza dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella “Carta della qualità dei servizi”, anche attraverso la partecipazione alle sessioni di verifica del funzionamento dei servizi, durante i quali viene dato conto dei reclami, nonché delle proposte e delle osservazioni pervenute a ciascuno dei succitati soggetti;

c) proporre studi e ricerche alla Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture;

d) esprimere pareri su tematiche sottoposte dalla Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture;

e) acquisire e mettere a disposizione - anche attraverso idonee tecnologie informatiche - dati, documentazioni ed informazioni in materia di trasporto ferroviario regionale.

3. Il Forum nelle sue articolazioni organizzative costituisce l’ambito consultivo alla valutazione del quale vengono preventivamente sottoposti gli orari programmati dai gestori del trasporto ferroviario così come le proposte di modifica dell’orario formulate dalle diverse rappresentanze dei pendolari.


Art. 3
Composizione


1. Il Forum è presieduto dall’ Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte o da un suo delegato.

2. Fanno parte del Forum:

a) le associazioni dei consumatori;

b) le associazioni dei disabili;

c) i comitati dei pendolari;

d) le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello settoriale;

e) Lagambiente.

3. L’adesione al Forum, da parte dei soggetti di cui al comma 2, è espressa, mediante designazione di un rappresentante o suo delegato, alla Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture.

4. L’assemblea plenaria del Forum, all’inizio di ciascuna riunione, ratifica le richieste di associazione pervenute alla Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture, da parte dei soggetti di cui al comma 2.

5. Il recesso deve essere comunicato al Presidente, che provvede ad informare l’assemblea.


Art. 4
Organi


1. Sono organi del Forum:

a) il Presidente o suo delegato, che lo presiede e lo convoca;

b) l’assemblea plenaria;

c) articolazioni territoriali e/o tematiche che l'Assemblea riterrà eventualmente di istituire.

2. Il Forum, attraverso l’assemblea plenaria, definisce ed approva il proprio regolamento interno.


Art. 5
Oneri finanziari


La partecipazione ai lavori del Forum avviene a titolo gratuito.



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